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Tracciabilità ed etichettatura degli OGM

Con la pubblicazione del Regolamento (CE) n. 65/2004, la Commissione europea ha varato nuove misure relative all’etichettatura dei prodotti contenenti organismi geneticamente modificati. Il nuovo regolamento va ad integrare il quadro normativo sulla materia, rappresentato dalla Direttiva 2001/18/CE e dal Regolamento (CE) n. 1830/2003.

Il Regolamento n. 65/2004 stabilisce infatti il formato del codice alfanumerico che identifica tutti gli OGM che hanno ottenuto (o devono ottenere) l’autorizzazione all’immissione in commercio. In questo caso, l’autorizzazione deve specificare chiaramente il codice alfanumerico e la Commissione (o l’autorità competente che ne ha avvallato la commercializzazione) deve comunicare per iscritto il suddetto codice identificativo al centro di scambio delle informazioni sulla biosicurezza.

Il cosiddetto "identificatore unico" è composto complessivamente da 9 caratteri alfanumerici, suddivisi in tre gruppi: il primo corrisponde al richiedente/titolare dell’autorizzazione, il secondo all’evento di trasformazione, mentre il terzo (un solo carattere numerico) è un codice di controllo, ottenuto sommando i valori numerici riportati nei due precedenti gruppi (ed eventualmente sommando ulteriormente i numeri componenti la cifra già ottenuta, nel caso questa sia di due cifre).

Per ulteriori informazioni:


21/01/2004




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