Mappa | English version   
  Cerca   
  
Home Chi siamoMondo UNIProdotti e serviziFormazioneGrandi temiComUNIcareUNIversoNorme e Leggi

ComUNIcare
Archivio notizie
Come comunica UNI
Ricerca avanzata delle notizie


Archivio notizie

La delibera 129/04 dell’autorità per l’energia elettrica e il gas

La Delibera 40/04 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas “Adozione del regolamento di attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas” è un provvedimento di grande importanza, poiché va a toccare un nervo scoperto del settore degli impianti di utenza domestica; quello dei controlli mirati alla sicurezza.
La pubblicazione del provvedimento ha dato la stura ad un’innumerevole serie di discussioni, tutte più o meno argomentate, che hanno dato origine a diverse richieste di “aggiustamenti”.
Sin dalle presentazioni ufficiali del provvedimento, nelle due audizioni pubbliche di Roma e di Milano, l’AEEG ha manifestato la disponibilità ad introdurre nel provvedimento, correttivi giustificati, che non ne alterassero però la struttura.
Sono seguite una serie di consultazioni con i diversi attori interessati all’applicazione del provvedimento, cui è seguita la pubblicazione sul supplemento ordinario n. 148 della Gazzetta Ufficiale n. 201 del 27 agosto scorso la n. 129/04 che introduce "Integrazioni e modifiche della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 marzo 2004, n. 40/04, in materia di adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas".

Le modifiche che questo nuovo provvedimento apporta al precedente, come detto, fanno seguito alle richieste di alcune Associazioni di categoria che hanno sollecitato una semplificazione della disciplina introdotta dal regolamento e un differimento temporale dell'avvio.

In particolare le Associazioni hanno chiesto:

  1. il differimento al 1° ottobre 2005 dell'avvio degli accertamenti sugli impianti di utenza nuovi, per provvedere all'adeguamento specifico dei sistemi informatici aziendali e per mettere a punto le necessarie procedure interne;
  2. di semplificare le disposizioni relative agli accertamenti degli impianti di utenza riattivati con subentro non immediato;
  3. consentire la possibilità per i distributori, soprattutto di piccole dimensioni, di avvalersi, in alternativa al proprio sito internet, di un altro sito nell’ambito del quale ottemperare agli obblighi di pubblicazione previsti dal precedente provvedimento;
  4. escludere dal campo di applicazione della deliberazione gli impianti di utenza con portata termica maggiore di 116 kW.

Fanno inoltre seguito anche alla richiesta del Comitato Italiano Gas (CIG), di modificare l'allegato D della precedente delibera.

La richiesta del CIG, che proponeva di eliminare il riferimento alle istruzioni fornite dai fabbricanti degli apparecchi e dei componenti dell’impianto di utenza nel caso di assenza di norme tecniche applicabili, va fatta risalire al fatto che la formulazione della specifica nota nell’allegato D poteva dare adito ad equivoci interpretativi e avrebbe potuto essere sfruttata in formula deregolatoria.

Il CIG proponeva nella fattispecie che tali casi fossero regolati all’uopo con pareri conformati degli Enti preposti.

La questione non è da poco, perché sottende alla problematica relativa all’utilizzo dei cosiddetti nuovi materiali per la costruzione degli impianti domestici alimentati da gas combustibili.

Con la pubblicazione della delibera 129/04 l’AEEG ha ritenuto di accogliere le richieste di cui ai punti b. / c.) provvedendo alle necessarie modifiche ed integrazioni.

Ha invece respinto la richiesta in a.) così motivando:

  • il tempo intercorrente tra la data di pubblicazione della deliberazione n. 40/04 e l’avvio degli accertamenti di sicurezza sugli impianti di utenza nuovi, superiore all’anno tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 18 della deliberazione n. 40/04, è maggiore del tempo massimo richiesto dai soggetti che hanno inviato osservazioni scritte al documento di consultazione dell’Autorità 13 giugno 2002 intitolato “Regolazione delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas” (di seguito: documento di consultazione);
  • il tempo di cui al precedente punto è ritenuto congruo per l’adeguamento di procedure aziendali e sistemi informativi tali da consentire la piena attuazione della deliberazione n. 40/04, anche tenuto conto delle semplificazioni introdotte dalla medesima deliberazione n. 40/04 rispetto al documento di consultazione quali, ad esempio, l’eliminazione della previsione per i distributori di effettuare accertamenti con sopralluogo.

La richiesta di cui in d) è stata invece respinta, in quanto un parere motivato della Direzione Generale dei Servizi Antincendi ad AEEG, specifica come il conseguimento del certificato di prevenzione incendi o la presentazione della Dichiarazione d’inizio attività, abbiano rilevanza solo ai fini antincendio e pertanto solo in parte soddisfacenti lo scopo della delibera 40/04.

È stata invece accolta la richiesta del CIG.

A conclusione di questa “performance” dispositiva, l’intero settore attende ora di confrontarsi con gli aspetti applicativi della delibera 40/04, per verificare sul campo gli effetti pratici del regolamento.

Dal 1° di ottobre è entrato in vigore il Titolo II del regolamento, (controlli sulle nuove attivazioni, fatta salva la moratoria di 6 mesi, per chi ne farà richiesta); sono però diversi i dubbi che ancora assillano gli addetti ai lavori.

Ci s’interroga ad esempio su come i Comuni si struttureranno per far fronte agli impegni che la delibera 40/04 assegna loro; su come saranno soddisfatti gli obblighi di informazione previsti ed in generale su come potrà essere messo nella giusta direzione di marcia un meccanismo che coinvolge tanti e disparati attori.

La buona volontà certo non manca e la speranza è che si possa tradurre in spirito di collaborazione fattivo, affinché ognuno faccia la sua parte senza cadere in un eccesso di spirito interpretativo.

L’AEEG è chiamata ad un compito difficile che a nostro parere è quello di delimitare con sufficiente chiarezza le responsabilità dei vari attori interessati e di ben vigilare sull’applicazione coerente del regolamento.

Ma compiti fondamentali spettano anche ai distributori, ai Comuni come già visto, alle confederazioni degli artigiani e al Comitato Italiano Gas, chiamato a definire la parte normativa su cui si regge la delibera e a dirimere le eventuali controversie tecniche che dovessero insorgere.

Pare anche il caso di segnalare come con l’approvazione del decreto Marzano (non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale), la deliberazione 40/04 stia assumendo nel sentire degli osservatori più attenti, il significato di provvedimento - ponte; cioè di quel dispositivo necessario in funzione intermedia, per arrivare ad un sistema di controlli unificato, che raccogliendo in sé sia gli aspetti di sicurezza che quelli dell’efficienza energetica, consenta finalmente di arrivare ad un servizio, utile per il cliente finale civile e per la comunità intera.

Se questa sarà la tendenza, essa risulterà allineata con la posizione del Comitato Italiano Gas, che da qualche tempo chiede un deciso intervento sulla questione e la costituzione di un ente terzo indipendente, delegato all’effettuazione dei controlli post - contatore.

Francesco Castorina
Segretario Generale CIG


Pubblicato su Ambiente & Sicurezza n. 18 (del 5 ottobre 2004)

10/11/2004




Copyright© UNI. All rights reserved. - webmaster@uni.com   -   Tutela e responsabilità -   Privacy Policy del Sito UNI
P.IVA 06786300159
Sito ottimizzato 1024x768