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Ripristinata l'assicurazione contro gli incidenti da gas

Ritorna in vigore l’assicurazione automatica contro gli incidenti da gas, per la quale si pagano in bolletta 0,4 euro l’anno. Il Consiglio di Stato ha infatti sospeso la sentenza del TAR della Lombardia che, su ricorso della Confedilizia, aveva annullato la delibera dell’Autorità del gas con la quale era stata ufficialmente istituita l’assicurazione, peraltro già esistente, affidata poi in gestione al Comitato Italiano Gas (CIG). All’ordinanza di sospensione del Consiglio di Stato dovrà però seguire il giudizio di merito. Già fin d’ora, comunque, viene ripristinata l’assicurazione automatica, che riguarda circa 18 milioni di famiglie e che prevede risarcimenti per tre tipi di eventi sinistrosi.

  • Danni a terzi. Per terzi si intendono tutti coloro che non convivono nel nucleo familiare ove è avvenuto l’incidente causato da esplosioni, incendi, fughe di gas, eccetera. La copertura assicurativa, fino a un massimale di 6.197.483 euro, vale anche per i danni (comprese lesioni personali e morte) procurati a terzi e dovuti a colpe o negligenze dell’utente titolare del contratto o dei suoi conviventi. Vale anche nel caso che i danni a terzi siano stati cagionati da suicidio o tentativo di suicidio dell’utente o di un convivente.
  • Danni alle cose dell’assicurato. Se incendi o esplosioni dovuti a fughe e dispersioni di gas nell’appartamento causano danni alle mura e ad altre parti della casa dello stesso utente, l’assicurazione paga fino a un massimo di 103.292 euro. Per i danni alle altre cose mobili situate nell’appartamento (elettrodomestici, quadri, argenteria, armadi, eccetera) il massimale è invece di 41.317 euro.
  • Infortuni. L’assicurazione copre anche la invalidità e la morte dell’utente e dei suoi conviventi, sempre che siano conseguenza di fughe di gas. In questo caso è escluso dalla copertura il suicidio o il tentativo di suicidio, ma sono compresi gli infortuni dovuti a negligenza o colpa grave. Il risarcimento massimo è di 129.114 euro.
In caso di sinistro, l’utente deve rivolgersi alla propria società del gas che ha l’obbligo di fornirgli tutti gli elementi utili per ottenere il risarcimento, trasmettendo immediatamente la pratica alla compagnia assicurativa. Ma qualora il danno venga esagerato dolosamente, per esempio occultando o sottraendo cose salvate dall’incendio, si perde il diritto al risarcimento.


(Fonte: Unione Nazionale Consumatori, Agenzia n. 5197 del 10 febbraio 2005)


11/02/2005




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