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Definitivamente in vigore l'assicurazione collettiva sul gas

Dopo aver sospeso gli effetti della sentenza del TAR della Lombardia che aveva dichiarato illegittima l’assicurazione collettiva di tutti gli utenti contro gli incidenti da gas mediante l’addebito in bolletta di 0,4 euro l’anno, il Consiglio di Stato ha definitivamente dichiarato legittima tale assicurazione, istituita con una delibera dell’Autorià dell’energia elettrica e del gas.

Pertanto, in caso di incidenti domestici dovuti al gas, tornano definitivamente le seguenti coperture assicurative per gli utenti:

  • Danni a terzi. Per terzi si intendono tutti coloro che non convivono nel nucleo familiare ove è avvenuto l’incidente causato da esplosioni, incendi, fughe di gas, eccetera. La copertura assicurativa, fino a un massimale di 6.197.483 euro, vale anche per i danni (comprese lesioni personali e morte) procurati a terzi e dovuti a colpe o negligenze dell’utente titolare del contratto o dei suoi conviventi. Vale anche nel caso che i danni a terzi siano stati cagionati da suicidio o tentativo di suicidio dell’utente o di un convivente.
  • Danni alle cose dell’assicurato. Se incendi o esplosioni dovuti a fughe e dispersioni di gas nell’appartamento causano danni alle mura e ad altre parti della casa dello stesso utente, l’assicurazione paga fino a un massimo di 103.292 euro. Per i danni alle altre cose mobili situate nell’appartamento (elettrodomestici, quadri, argenteria, armadi, eccetera) il massimale è invece di 41.317 euro.
  • Infortuni. L’assicurazione copre anche la invalidità e la morte dell’utente e dei suoi conviventi, sempre che siano conseguenza di fughe di gas. In questo caso è escluso dalla copertura il suicidio o il tentativo di suicidio, ma sono compresi gli infortuni dovuti a negligenza o colpa grave. Il risarcimento massimo è di 129.114 euro.

  • In caso di sinistro, l’utente deve rivolgersi alla propria società del gas che ha l’obbligo di fornirgli tutti gli elementi utili per ottenere il risarcimento, trasmettendo immediatamente la pratica al CIG -Comitato italiano gas. Ma qualora il danno venga esagerato dolosamente, per esempio occultando o sottraendo cose salvate dall’incendio, si perde il diritto al risarcimento.

(Fonte: Unione Nazionale Consumatori, Agenzia n. 5251 del 16 giugno 2005)


20/06/2005




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