Con la Delibera n. 277/05 "Integrazioni e modifiche della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 12 dicembre 2003, n. 152/03 in tema di assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e di reti di trasporto" l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha introdotto delle misure affinché i fornitori di gas -distribuito a rete- informino capillarmente e periodicamente tutti i consumatori sull'esistenza a loro favore di una assicurazione a copertura di eventuali danni conseguenti ad incidenti per l'uso del gas. La decisione tiene conto di quanto emerso da una consultazione pubblica, e prende atto che a tutt'oggi l'esistenza dell'assicurazione collettiva per gli incidenti per l'uso del gas (introdotta nel dicembre 2003, con la deliberazione n. 152/03) non è ancora a conoscenza di tutti i clienti finali civili del gas distribuito via rete e che, come recentemente segnalato dal CIG-Comitato Italiano Gas, la comunicazione sull'assicurazione riportata in bolletta, risulta spesso non chiara. Per una chiara e capillare informazione verso i consumatori, l'Autorità ha reso obbligatoria -entro il 30 giugno 2006 - la pubblicazione annuale sulla bolletta del gas di una nota informativa sull’assicurazione (...chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della delibera n. 152/03 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas...), indicando il numero verde (800929286) e il sito internet del CIG (www.cig.it - pagina “Assicurazione utenti finali”). L'Autorità ha reso obbligatoria anche la pubblicazione di un testo relativo all' "Assicurazione clienti finali" sui siti internet delle aziende di distribuzione, trasporto o vendita di gas (...chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della delibera n. 152/03 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi: i clienti finali di gas metano caratterizzati da un consumo annuo superiore a 200.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi industriali; i clienti finali di gas metano caratterizzati da un consumo annuo superiore a 300.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi ospedalieri; i consumatori di gas metano per autotrazione. Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L'assicurazione è stipulata dal CIG per conto dei clienti finali.) Inoltre con il provvedimento vengono estese le disposizioni della deliberazione n. 152/03 -in tema di polizza collettiva- anche alle aziende di trasporto nazionale e/o regionale. La copertura assicurativa nazionale, disposta dall'Autorità nel dicembre 2003 in favore di 18,5 milioni di famiglie per incidenti domestici eventualmente dovuti all'uso del gas (infortuni, incendi e responsabilità civile), prevede i seguenti importi minimi: - per responsabilità civile verso terzi, un massimale di € 6.197.483 per ogni cliente finale e per ogni sinistro sia per danni a persone che a cose anche se appartenenti a più persone;
- per incendio, un capitale di € 103.292 per evento per immobili o porzione degli stessi, di proprietà del cliente finale assicurato o in locazione e € 41.317 per evento per cose mobili di proprietà del cliente finale assicurato;
- per infortuni, un capitale di € 129.114 per il caso di morte o invalidità permanente totale, che decresce proporzionalmente in caso di invalidità parziale.
La copertura assicurativa nazionale è presente dal 1991 e da allora tutti i consumatori di gas contribuiscono al suo costo attraverso le tariffe (40 centesimi di euro in totale per famiglia all'anno). Le amministrazioni condominiali e i consumatori singoli sono comunque liberi di stipulare ulteriori assicurazioni integrative (ad esempio per aumentare i massimali).
27/12/2005 |