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Accendini a prova di bambino

Gli accendini sono prodotti che – soprattutto se utilizzati in modo improprio dai bambini – possono rivelarsi estremamente pericolosi in quanto, producendo fiamma o calore e contenendo un combustibile infiammabile, possono provocare seri incidenti. Questo pericolo può essere però eliminato efficacemente tramite l’adozione di misure appropriate a livello comunitario per garantire un alto livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori, soprattutto di quelli più piccoli.
Per questo motivo la Commissione europea ha pubblicato in Gazzetta ufficiale (L 198 del 20 luglio scorso) la Decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti affinché siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione dei cosiddetti "accendini fantasia", ossia quegli accendini molto simili a giocattoli o che assomigliano ad oggetti particolarmente attraenti per i bambini (ad esempio accendini che si illuminano, che emettono suoni, etc).

La decisione della Commissione stabilisce inoltre che si considerino sicuri per i bambini gli accendini conformi alla norma UNI EN 13869:2003 "Accendini: dispositivo di sicurezza per bambini – Requisiti di sicurezza e metodi di prova".
Per accendini a prova di bambino si intende "un accendino progettato e prodotto in modo che, in condizioni di un utilizzo ragionevolmente prevedibile, non possa essere azionato da bambini di età inferiore ai 51 mesi" (Articolo 1).
La decisione non si applica però agli accendini ricaricabili per i quali i produttori forniscono - a richiesta delle autorità competenti – la necessaria documentazione a testimonianza del fatto che tali accendini sono stati progettati, prodotti e immessi sul mercato in modo tale da garantire un utilizzo sicuro per un periodo di almeno cinque anni, con possibilità di riparazione e che soddisfano una serie di requisiti tra cui quello di essere forniti di una garanzia scritta del fabbricante, valida per almeno due anni.

L'Articolo 2 (Comma 1) del provvedimento stabilisce infine che "a decorrere da dieci mesi dalla data di notifica della presente decisione" gli Stati membri si assicurino che vengano immessi sul mercato esclusivamente accendini sicuri per i bambini.



04/08/2006




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