In tema di imballaggi e di rifiuti da imballaggio si tende finalmente a promuovere il recupero e il riciclo dei rifiuti; allo stesso tempo è necessario stabilire le norme relative ai materiali e agli oggetti di plastica destinati al contatto con gli alimenti perché i rifiuti di imballaggi di plastica possono contenere residui dagli impieghi precedenti e contaminanti provenienti da usi impropri e da sostanze non autorizzate. Solo la combinazione della caratteristica della materia prima, dell'efficienza della selezione e dell'efficacia del processo per ridurre la contaminazione possono garantire la sicurezza dei materiali e degli oggetti di plastica riciclata che conterranno i prodotti alimentari. Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L086, pubblicata lo scorso 28 marzo, è stato pubblicato il Regolamento CE n. 282 della Commissione relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti (che modifica il regolamento CE n. 2023/2006). Il documento tratta i requisiti relativi ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata, le condizioni per l'autorizzazione dei processi di riciclo, la domanda e l'autorizzazione del processo di riciclo, le condizioni e restrizioni da rispettare, i controlli. All'articolo 11 "Etichettatura di materiali e oggetti di plastica riciclata" del Regolamento viene riportato che "L'autodichiarazione volontaria del contenuto riciclato nei materiali e negli oggetti di plastica riciclata deve essere conforme alle norme di cui alla norma ISO 14021:1999 o equivalente." In pratica, per garantire un'informazione adeguata al consumatore sull'etichettatura delle plastiche riciclate si invita l'industria a seguire norme trasparenti come quelle stabilite dalla UNI EN ISO 14021:2002 "Etichette e dichiarazioni ambientali - Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)", che specifica i requisiti per le asserzioni ambientali auto-dichiarate, descrive i termini comunemente utilizzati nelle asserzioni ambientali e fornisce le qualifiche per il loro utilizzo. La norma internazionale descrive inoltre una metodologia generale di valutazione e verifica per le asserzioni ambientali auto-dichiarate e i metodi specifici di valutazione e verifica.
01/04/2008 |