La Direttiva 2003/17 CE, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 3 marzo 2003, modifica la precedente Direttiva 98/70 CE del 13 ottobre 1998 che ha definito le caratteristiche con impatto ambientale della benzina e del combustibile diesel. La Direttiva 2003/17 è mirata principalmente alla riduzione del tenore di zolfo che è considerata una misura importante per soddisfare i requisiti delle norme comunitarie in materia di qualità dell’aria. In questo modo vengono eliminati gli effetti negativi dello zolfo sulla efficienza dei dispositivi di post-trattamento dei gas di scarico di più avanzata tecnologia a cui i Costruttori automobilistici si affidano per conformarsi ai limiti delle emissioni allo scarico imposti dalle Direttive comunitarie.
Di conseguenza, la riduzione del tenore di zolfo della benzina e del combustibile diesel avrà probabilmente una maggiore incidenza sull’abbattimento delle emissioni allo scarico rispetto alle modifiche di altri parametri dei carburanti. Inoltre, la Direttiva stabilisce che a partire dal 1 gennaio 2005, vengano resi disponibili, su base geografica adeguatamente equilibrata, carburanti con un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg che diventeranno obbligatori su tutta la rete a partire dal 1 gennaio 2009.
 | CD-Rom "COMBUSTIBILI PER TRAZIONE - REQUISITI E METODI DI PROVA" Realizzato da UNI in collaborazione con Unione Petrolifera, CUNA e UNICHIM, il CD-Rom contiene le norme nazionali sui requisiti minimi di qualità della benzina, del gasolio e del gas di petrolio liquefatto per uso autotrazione che sono stati preparati dall'UNI in vista dell'entrata in vigore dei decreti di recepimento della Direttiva europea 2003/17 sull'argomento. La Direttiva indica solo i limiti di specifica rimandando, per quanto attiene ai metodi di prova, a quelli citati nelle norme del Comitato Europeo di Normazione (CEN) e recepite dagli Enti nazionali di normazione (per l'Italia, UNI). Di conseguenza, la riproduzione dei metodi di prova in formato elettronico permette di mantenere tempestivamente aggiornata la raccolta dei metodi di prova. Il CD-Rom "Combustibili per trazione - Requisiti e metodi di prova" è dunque un utile strumento di lavoro per i produttori, le autorità preposte al controllo della conformità della produzione alle specifiche e per gli enti autorizzati all'accreditamento dei metodi di prova. Clicca qui per visualizzare la scheda prodotto contenente tutte le informazioni. |
Con l’uso di questi carburanti, migliorerà il rendimento energetico ottenibile grazie alle nuove tecnologie emergenti nel settore automobilistico e questo dovrebbe consentire, a regime, una riduzione delle emissioni di CO2 superiori a quelle supplementari dovute alla produzione in raffineria dei carburanti con bassissimo tenore di zolfo. In forza della Direttiva 2003/17, gli Stati membri sono autorizzati a determinare le sanzioni, da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della Direttiva, che devono essere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Per quanto concerne i metodi analitici da usare in relazione ai limiti di specifica, la Direttiva stabilisce che essi debbano essere quelli delle norme europee EN 228 ed EN 590 edizione 1999. Nel frattempo, queste ultime sono state sostituite dalla edizione 2004 che per alcune caratteristiche con impatto ambientale, prevedono metodi tecnicamente più avanzati di quelli della precedente edizione. Nella revisione di questi metodi, il Comitato tecnico 19 del CEN ha tenuto debito conto delle condizioni imposte dalla Commissione europea per l’accettazione dei metodi tecnicamente più avanzati per cui i metodi della edizione 2004 delle norme citate possono essere utilizzati a tutti gli effetti in sostituzione di quelli corrispondenti delle precedenti edizioni. Per quanto concerne il recepimento della Direttiva il Ministero Ambiente ha predisposto due Decreti uno legislativo e l’altro interministeriale. Il Decreto legislativo regolamenta quanto segue: - l’evoluzione nel tempo dei limiti di specifica;
- i piani per l’introduzione dei combustibili con tenore di zolfo massimo di 10 mg/kg;
- l’autocertificazione di tutte le partite di benzina e di combustibile diesel prodotte per l’immissione al consumo sul mercato nazionale;
- il controllo dell’autocertificazione da parte degli Uffici dell’Agenzia delle Dogane;
- le sanzioni da irrogare ai gestori dei siti di produzione e degli impianti di distribuzione in caso di non conformità del prodotto e di mancato rispetto dei piani per la distribuzione dei carburanti con bassissimo tenore di zolfo;
- la relazione in merito alla qualità dei combustibili da sottoporre annualmente al Parlamento.
Il Decreto interministeriale definisce il sistema nazionale, che è stato scelto tra le varie opzioni elaborate dal Comitato tecnico 19 del CEN e presentate nella norma europea EN 14274, per effettuare il controllo della qualità dei combustibili presso gli impianti di distribuzione aperti al pubblico ed i depositi commerciali al fine di relazionare la Commissione europea. Il sistema di controllo prevede la ripartizione del territorio nazionale in 5 macroregioni omogenee per quanto attiene alle fonti di approvvigionamento per cui il numero dei campioni da prelevare è calcolato per ogni macroregione per tipo di combustibile e grado in base ai volumi di vendita. Si prevede di prelevare ed analizzare almeno 400 campioni all’anno. La scelta dei siti dove effettuare i campionamenti e delle organizzazioni a cui affidare il campionamento e l’analisi, è affidata ad un Comitato di gestione costituito dai rappresentanti dei Ministeri interessati e di cui fa parte UNICHIM in rappresentanza dell’UNI. A questo Comitato, è affidato anche il compito di valutare i dati ottenuti e di preparare il rapporto annuale per la Commissione europea. Mario Vigo Unione Petrolifera |