Fino a pochi anni fa le norme del settore funiviario, relative ad impianti per trasporto pubblico di passeggeri, differivano nei vari Paesi europei, con conseguenti differenze costruttive. Fino al 2004 in Italia erano vigenti le seguenti principali norme di regolamentazione del settore funiviario:
- Dm 400/1998 "Regolamento generale per le funicolari aeree in servizio pubblico destinate al trasporto di persone"
- Dm 815/1969 "Prescrizioni tecniche speciali per le funivie bifuni con movimento a va e vieni"
- Dm 58/1999 "Prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofune a collegamento permanente e a collegamento temporaneo dei veicoli"
- Dm 15 aprile 2002 Prescrizioni tecniche speciali per gli impianti elettrici delle funicolari aeree e terrestri.
Il progetto di un impianto era sottoposto integralmente all’approvazione del Ministero dei Trasporti o dei suoi organi regionali (USTIF - Ufficio Speciale Trasporti impianti fissi), o agli appositi uffici delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Regione autonoma Valle d’Aosta. Dal 2004 è entrata in vigore la direttiva europea 2000/9/CE, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone, recepita dall’Italia mediante il Dlgs 210/2003. La direttiva impone al progettista un approccio nuovo: essa infatti intende facilitare una libera circolazione delle merci in ambito europeo, garantendo un adeguato livello di sicurezza. Inoltre, essa richiede ai costruttori di certificare, presso organismi notificati, tutti i componenti e i sottosistemi delegati alla sicurezza, al fine di garantirne la rispondenza ai livelli di sicurezza richiesti. Alle Autorità nazionali di sorveglianza, preposte alla sorveglianza degli impianti funiviari, è affidato il compito della verifica e dell’approvazione dell’impianto completo composto dai componenti e dai sottosistemi di sicurezza certificati e dall’infrastruttura. A loro spetta tuttora il compito di esaminare la documentazione ufficiale dei componenti e dei sottosistemi certificati, e di verificarne la corretta applicazione sull’impianto (ad esempio, verificare che i limiti di impiego di ciascun componente siano coerenti con il dimensionamento generale dell’impianto). Alle Autorità nazionali spetta anche la sorveglianza del mantenimento dei livelli di sicurezza durante l’esercizio degli impianti. In Italia il Ministero dei Trasporti, in collaborazione con gli USTIF, le Province e le Regioni autonome citate, e le associazioni di categoria relative ai costruttori, esercenti e tecnici funiviari, ha composto un comitato che sta elaborando un aggiornamento della della normativa italiana del settore, precedentemente citata, vigente prima del 2004. Alla luce della direttiva, per quanto attiene l’infrastruttura e l’impianto nel suo assieme. Tale aggiornamento sarà completato entro il 2008. Come detto, agli organismi notificati spetta la verifica del rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza indicati dalla direttiva. La verifica può essere attuata in vari modi e facendo riferimento a diverse normative. Per facilitare l’armonizzazione di questa verifica sono state elaborate a cura del comitato tecnico CEN/TC 242 diverse norme (vedi tabella), il cui rispetto assicura la rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva. Queste norme sono state redatte dal citato comitato tecnico, che ha costituito allo scopo diversi gruppi di lavoro formati da esperti europei del settore. In Italia l’UNI ha ottenuto la partecipazione ai lavori del Ministero dei Trasporti, che a sua volta ha coinvolto le principali associazioni di categoria del settore (ACIF, ANEF, ANITIF). Le norme in sintesi Veniamo ora alle norme tecniche, elaborate dal CEN/TC 242 ed emesse dal Comitato europeo, segnalando in particolare che l’UNI le ha recepite quasi tutte. Partiamo da quelle di più recente pubblicazione, e in particolare dalla UNI EN 12929:2007 (parti 1 e 2), che tratta dei requisiti generali di sicurezza per gli impianti del settore, indicando le disposizioni generali applicabili a tutte le tipologie di impianti, nella prima parte, e - nella seconda - alle funivie bifuni senza freno sulla portante. Questa norma (parte 1) tratta in particolare: delle regole relative al tracciato degli impianti e ai franchi laterali e verticali da rispettare; delle velocità ammissibili per i vari tipi di impianto; delle aree di imbarco e sbarco; dei sistemi di recupero dei viaggiatori in caso di arresto del sistema. Tutti questi argomenti in passato erano oggetto di prescrizioni molto diverse tra loro nei vari Paesi europei: è quindi evidente l’importanza dell’unificazione raggiunta. La parte 2 non è stata condivisa dall’Italia, essendo oggetto di una divergenza di tipo A (divergenza richiesta da uno Stato membro per riflettere un’esigenza giuridica nazionale) da parte delle autorità governative, che ritengono di limitare a pochissimi casi, facendo riferimento alla normativa precedente, i casi in cui si può fare a meno del freno sulla fune portante. Altra norma di recente pubblicazione è la UNI EN 12930:2007 che specifica i requisiti di sicurezza generali applicabili ai calcoli degli impianti a fune progettati per il trasporto di persone. Essa, in particolare, offre indicazioni relative ai metodi di calcolo da impiegare, in particolare per il calcolo di linea, utile a determinare le tensioni delle funi e le loro azioni sui supporti e gli ancoraggi delle funi. Inoltre si danno indicazioni sulle azioni trasmesse dagli impianti alle opere civili. Insieme alla UNI EN 13107:2005, relativa alle opere di ingegneria civile, la norma sopra citata introduce per la prima volta in Italia il metodo di calcolo agli stati limite (con riferimento agli Eurocodici) uno dei metodi di progettazione strutturale più diffusi, accettato praticamente in tutte le normative del mondo. Precedentemente nel settore ci si basava sul sistema delle tensioni ammissibili. Data l’emissione e la probabile entrata in vigore in Italia dall’inizio del 2008 delle nuove “Norme Tecniche sulle Costruzioni” sulle opere civili, sarà necessario un attento confronto e sforzo di armonizzazione delle due norme. Venendo alle norme relative alle singole parti dei meccanismi degli impianti, sono da citare le due parti della norma UNI EN 13796:2005 relativa ai veicoli: in particolare nella parte 1 si tratta degli attacchi, carrelli, freni sul veicolo, cabine, seggiole, vetture, veicoli di manutenzione, dispositivi di traino; nella parte 2 si tratta di prove di resistenza allo slittamento degli attacchi. Nella parte 3 si specificano le prove a fatica. Ulteriore norma di recente pubblicazione sul tema è la UNI EN 1908:2007, sui dispositivi di tensionamento. Tutti questi argomenti sono specifici degli impianti del settore: è evidente, quindi, quanto sia importante essere arrivati a un’armonizzazione europea per permettere una libera circolazione sul mercato europeo dei componenti degli impianti funiviari trattati nelle norme citate. Anche nel caso della norma UNI EN 13243:2007, che tratta delle apparecchiature elettriche per impianti a fune, è stato importante arrivare a una architettura di sistema armonizzato in campo europeo, in quanto le precedenti norme nazionali divergevano in modo sostanziale. Tra le norme meno recenti - ma altrettanto importanti - segnaliamo la UNI EN 1907:2005, che indica la terminologia specifica, permettendo così di definire termini chiari e univoci nel settore. Inoltre la UNI 12927:2005 (parti da 1 a 8) ha il merito di aver definito in modo uniforme i criteri relativi alle funi nel settore funiviario. La norma copre tutti gli aspetti relativi a questo argomento, dai criteri di dimensionamento, alle specifiche relative agli attacchi di estremità e alle impalmature (procedimenti mediante cui è possibile unire i due capi di due funi identiche senza impiego di morsetti o altri dispositivi di presa - ndr), ai metodi di controllo e ai criteri di dismissione. Veniamo infine al gruppo di norme non strettamente cogenti in materia di costruzione, in quanto non riguardano direttamente componenti o assiemi di sicurezza soggetti a certificazione da parte di un ente notificato, ma riguardano più genericamente l’infrastruttura degli impianti e sono quindi rimaste di competenza dei singoli Stati. Esse costituiscono comunque un valido punto di riferimento per tutti i Paesi europei. Nel 2007 ne sono state pubblicate quattro:
- UNI EN 1709, che tratta dei controlli di esercizio;
- UNI EN 1909, che specifica i requisiti di sicurezza applicabili al recupero del carrello e il salvataggio dei passeggeri in caso di avarie di impianto;
- UNI EN 12397, dedicata alle problematiche di esercizio;
- UNI EN 12408 che descrive le esigenze di assicurazione della qualità nel settore.
Nel corso del 2006 è stata invece pubblicato il rapporto tecnico UNI CEN/TR 14819, che tratta della prevenzione e della lotta contro l’incendio relativamente alle funicolari in galleria (parte 1) e ad altre funicolari e installazioni (parte 2). Pier Giorgio Graziano Responsabile tecnico ACIF - Associazione italiana Costruttori Impianti a Fune Cableways, because safety is not hung by a thread The standards covering cableways used to be different in the various European countries. In 2004, however, the EN 12929-1 Directive "Safety requirements for cableway installations designed for carrying persons" was published, which made necessary the preparation of specific standards, in order to comply with it. This Directive and the related standards cover the safety components and systems a cableway installation is made of and which are to be certified by a Notified Body. Let’s see together the standards ruling this sector and the main benefits deriving from them. |
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