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Editoriale

Regolamentazione tecnica e liberalizzazione del mercato dei servizi di comunicazione elettronica

Marcellino FerrazzaIl Ministero delle Comunicazioni ha vissuto quest’ultimo decennio alla luce di un costante processo di rinnovamento del settore delle comunicazioni e dell’informazione in generale. Concetti come concessionario unico, monopolio, tariffa cedono il passo a termini come fornitore di servizi, mercato, prezzo.
Il processo di liberalizzazione del mercato dei servizi di comunicazione elettronica insegue a grandi passi quello del mercato dei beni di consumo, il quale, nel settore delle comunicazioni e della tecnologia dell’informazione, ha trovato ormai quasi piena attuazione ed è stato favorito dal fatto che la regolamentazione comunitaria ha superato la fase di assestamento passando gradualmente da direttive verticali a strutture regolamentari orizzontali.

Il mercato offre soluzioni tecnologiche e accattivanti con estrema velocità, pertanto l’utilizzatore è costretto a difendersi diventando sempre più un cliente che conosce i prodotti e consapevole di ciò che il mercato offre in rapporto alle sue esigenze.
Si sviluppa così un fenomeno nuovo dovuto alla crescente maturità dell’acquirente: egli identifica nella norma tecnica a cui i beni si conformano il garante della qualità e dell’usabilità.

Gli equilibri di mercato sono basati su poche regole cogenti ma ben applicate e tante norme tecnologiche e procedurali, ma volontarie; l’industria e l’utilizzatore sono ben consci del fatto che solo dall’applicazione a tutto campo di regole certe e comuni può scaturire un mercato stabile e sicuro. La normazione tecnica svolge un ruolo di garanzia, consentendo all’industria di operare con continuità e al cliente di non cambiare stile di vita a ogni piccola modifica tecnologica. La normazione tecnica è la base e il sostegno essenziale per questo equilibrio.

Nel settore dei servizi di comunicazione elettronica assistiamo a un processo evolutivo analogo ma con due componenti a sfavore: un numero molto alto di fattori da controllare e un mercato in rapidissima evoluzione.
In sede comunitaria sono enormi gli sforzi che la Commissione europea sta effondendo per perseguire l’obiettivo di un mercato aperto dei servizi, superando ogni barriera posta dalle diverse attitudini dei paesi e dai variopinti sistemi regolamentari.

Varcando l’ingresso della direzione generale Information Society, uno dei tanti manifesti dedicati all’apertura al mercato basato su una libera e onesta concorrenza recita: “Do not regulate more than necessary”. Questo concetto trova attuazione pratica nel pacchetto di direttive sul nuovo quadro regolamentare relativo alle comunicazioni elettroniche, che hanno dato vita in Italia al nuovo codice specifico. Nel settore dei servizi il quadro regolamentare, basato su poche regole obbligatorie, affida agli organismi di normazione la responsabilità di porre in essere tutta una serie di proposte normative, nonché di aggiornare quelle esistenti, in funzione delle esigenze della tecnologia e del mercato. Infatti, l’attuale assetto regolamentare si basa sulla definizione di regole semplici e generali, rimandando l’aspetto tecnico a un contenitore di norme specifiche in continua evoluzione.
Questo modo di operare è stato applicato senza eccessive difficoltà al settore dei beni materiali, mentre nel mondo dei servizi fa presagire un enorme proliferare di norme, sia a garanzia della definizione tecnica del servizio sia a tutela della rispondenza dell’offerta alla domanda.

La Commissione europea ricorre solo se necessario alla regolamentazione cogente; il sistema che predilige è la coregolamentazione o la autoregolamentazione. Secondo Fenoulhet “i responsabili politici hanno bisogno dell’aiuto dell’industria per capire e anticipare le tendenze tecnologiche. La coregolamentazione presenta il vantaggio della rapidità e della flessibilità, tutela al tempo stesso gli interessi dei consumatori”. È ovvio che una proposta di coregolamentazione o addirittura di autoregolamentazione presupponga di poter attingere a una fonte normativa tecnica settoriale che si collochi tra i soggetti senza interessi di parte. La normazione tecnologica e procedurale necessaria, se fatta da organismi di normazione riconosciuti, veloci e qualificati, è l’unico elemento di garanzia super partes.
Le varie carte dei servizi, le proposte di mercato sui servizi IP (Internet Protocol), perfino talune questioni che hanno risvolti di carattere sociale, come la tutela dei minori, quando scendono nell’aspetto pratico e tangibile fanno ricorso alla regolamentazione tecnica per definire parametri e procedure.
Gli organismi di normazione, infine, svolgono un’attività funzionale al sistema regolamentare; a tale scopo è auspicabile che non lascino alcun settore scoperto e che siano pronti a inseguire le richieste del mercato.

Marcellino Ferrazza
Istituto Superiore delle Comunicazioni e Tecnologie dell'Informazione - ISCTI




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