La Delibera 40/04 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) “Adozione del regolamento di attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas” è in ordine di tempo l'ultimo provvedimento che si occupa dei controlli inerenti la salvaguardia della sicurezza degli impianti di utenza alimentati a gas a valle del contatore, cioè a dire in ambienti domestici e similari.
Prima di iniziare ad esaminare gli aspetti tipici del provvedimento riteniamo opportuno, a uso del lettore, richiamare il vigente quadro legislativo di riferimento per gli impianti domestici alimentati a gas combustibile. A grandi linee esso può essere suddiviso in tre filoni di trattazione: - Salvaguardia della sicurezza
- Uso razionale dell’energia
- Interventi dell’AEEG in materia di sicurezza.
Al primo filone fanno capo: - Legge 6 Dicembre 1971, n. 1083: “Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile”
- Legge 5 Marzo 1990, n. 46: “Norme per la sicurezza degli impianti” e relativi regolamenti di attuazione (DPR 447/91, DPR 392/94, DPR 218/98)
- Decreto legislativo 23 Maggio 2000, n. 164 “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41, della legge 17 maggio 1999, n. 144”.
Al secondo filone fanno capo la Legge 9 Gennaio 1991 n.10 “Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle forme rinnovabili di energia” e relativi regolamenti di attuazione (DPR n. 412/93 e DPR n. 551/99). Il terzo filone attiene agli interventi dell’AEEG in materia di sicurezza: - Obblighi per i distributori in materia di pronto intervento (deliberazione n. 47/00)
- Obblighi per i distributori in materia di ricerca fughe di gas, odorizzazione e pronto intervento per fughe di gas a valle del punto di consegna (deliberazione n. 236/00)
- Riconoscimento a tariffa di distribuzione di interventi di promozione della sicurezza domestica da parte del distributore (deliberazioni n. 237/00 e n. 64/02)
- Assicurazione per i clienti finali civili del gas (deliberazioni n. 21/03 e n. 152/03)
- Regolamento degli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas (deliberazione n. 40/04).
Prime considerazioni Tutte e tre le Leggi 1083/71, 46/90, 164/00 prevedono già controlli per la salvaguardia della sicurezza sugli impianti dei clienti finali civili. La Legge 10/91 pur avendo finalità diverse, in qualche punto sembra sconfinare negli aspetti di sicurezza, anche a causa dell’interpretazione forzosa del ruolo dei verificatori, data in questo senso dalle istituzioni demandate agli aspetti d’attuazione (comuni sopra i 40.000 abitanti e province per la restante parte del territorio). Pertanto, teoricamente, oggi con l’entrata in vigore della deliberazione 40/04, un cliente finale civile può essere soggetto, per gli aspetti di sicurezza, a ben cinque controlli da parte di soggetti diversi. È bene dire anche che i controlli previsti dalla Legge 1083/71 sono quasi rimasti negli intenti, così come quasi inattuati (con qualche rara eccezione), sono stati i controlli eseguiti con riferimento alla Legge 46/90. I controlli relativi alla Legge 164/00 posti in capo alle aziende di distribuzione del gas, hanno avuto un timido avvio; ma la loro legittimità è stata contestata dalle associazioni di categoria degli artigiani. Ciò ha dato corso ad un’animata discussione parlamentare per l’abrogazione dell’articolo pertinente della Legge (art. 16 comma 5), tuttora in itinere. Migliore fortuna hanno avuto le verifiche relative alla Legge 10/91, che hanno dato alcuni apprezzabili risultati in termini di interventi effettuati, anche se, nel rispetto del cliente finale, bisognerebbe fossero focalizzati opportunamente gli esiti conseguiti relativamente agli scopi che la legge si prefigge. In ogni caso, anche in questo contesto ci sono molte ombre, che vanno dalla non uniformità dell’approccio su tutto il territorio nazionale in termini di modalità e di procedure, alle differenziazioni dei costi per gli utenti da provincia a provincia, che a volte possono assumere anche aspetti discriminatori. Il buon senso consiglierebbe un’azione concertata per rivedere in forma organica e sostanziale questo stato di cose, per evitare che possano svilupparsi forme di conflittualità tra i differenti soggetti delegati ai vari controlli e che il cliente finale civile possa essere ancora più confuso. Ciò può e dovrebbe essere fatto celermente intervenendo sui vari dispositivi di legge, soprattutto eliminando eventuali articoli in contrasto o che possano dare origine a forme indesiderate di sovrapposizione. Esame della delibera Le mosse giuridiche Il compito dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas è di seguire il processo di liberalizzazione del mercato del gas promovendo: - lo sviluppo della concorrenza nel settore
- la tutela dei clienti finali civili
- l’equità e la non discriminazione dei clienti finali civili
- l’efficienza nei servizi del settore
- la qualità, tecnica e commerciale, nell’erogazione dei servizi nel settore
- il risparmio energetico ed il rispetto dell’ambiente.
Per tutela dei clienti finali civili si intende anche la salvaguardia dell’integrità fisica delle persone e delle cose, della salute e del diritto di proprietà. Tutto ciò trova riscontro nella Legge istitutiva dell’AEEG (n. 481/95), che all’articolo 2, comma 12, lettera c), prevede che l’Autorità controlli che il servizio sia prestato “in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi comprese … la sicurezza degli impianti...”. Mentre all’articolo 2, comma 12, lettera e), prevede che l’Autorità: “stabilisca ed aggiorni la tariffa base di distribuzione … nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale” e sempre al medesimo articolo 2, comma 12, lettera h), che l’Autorità “emani le direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi”. È inoltre importante considerare il contributo dato alla formazione della delibera 40/04 dall’Autorità Garante per la concorrenza e il mercato (cosiddetta “Antitrust”), che ha fornito commenti al documento di consultazione. Gli obiettivi Il regolamento emanato dall’Autorità si inquadra esclusivamente nel filone della salvaguardia della sicurezza (“sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità”). Ciò porterebbe ad interpretare che le verifiche con riferimento alla Legge 10/91 non siano state giudicate come tutelanti nel contesto. Se così fosse, questo potrebbe essere il primo contributo del documento ad una maggiore chiarezza nel campo degli interventi definiti, così come descritto sopra nel testo. Il regolamento dell’Autorità si pone come obiettivo quello di promuovere la sicurezza del servizio gas per i clienti finali civili, prefiggendosi di: - tutelare equamente tutti i clienti finali civili, a prescindere dal fatto che il loro impianto di utenza sia nuovo, modificato, riattivato o già in servizio
- rafforzare le competenze già attribuite per legge a differenti soggetti
- valorizzare le professionalità già presenti nel settore
- definire in modo certo le responsabilità di ciascun soggetto interessato
- assicurare una tempistica per l’attuazione graduale del provvedimento, per consentire agli operatori, alle associazioni tecniche e di categoria, agli Ordini e Collegi, di “affrontare” idoneamente, per quanto di loro competenza, le prescrizioni introdotte dal documento, in termini di preparazione e aggiornamento dei soggetti interessati.
Le scelte di AEEG sui temi rilevanti Il regolamento si applica a tutti gli impianti di utenza alimentati a gas combustibili distribuiti a mezzo rete, inclusi quelli già in servizio. L’AEEG giustifica tale scelta: - per tutelare in eguale misura tutti i consumatori di gas combustibili distribuiti a mezzo di rete, indipendentemente dallo stato del proprio impianto di utenza, sia esso nuovo, modificato, riattivato o in servizio;
- perché gli impianti in servizio sono quelli che potenzialmente presentano i maggiori problemi dal punto di vista della sicurezza;
- in quanto l’esclusione dall’accertamento della sicurezza della parte più consistente del parco di impianti di utenza, costituito appunto da quelli in servizio, rischia di vanificare il principio della salvaguardia della pubblica incolumità.
Il regolamento identifica la tipologia di impianto di utenza in base alla portata termica complessiva; ai suoi fini sono considerate tre tipologie: - impianti di utenza con portata termica complessiva minore o uguale a 34,8 kW
- impianti di utenza con portata termica complessiva maggiore di 34,8 kW e minore o uguale a 116 kW
- impianti di utenza con portata termica complessiva maggiore di 116 kW.
Il regolamento stabilisce che per definire un impianto di utenza sicuro ai fini della pubblica incolumità: - gli impianti di utenza nuovi, modificati o riattivati debbano rispettare la normativa tecnica vigente ed in particolare quanto disposto dalla Legge n. 46/90;
- per gli impianti già in servizio si richiede il rispetto dei criteri essenziali di sicurezza definiti dal regolamento stesso all’art. 26.
Il regolamento demanda all’UNI attraverso il Comitato Italiano Gas (CIG), suo Ente Federato, l’emanazione di una norma tecnica per l’accertamento della sussistenza delle condizioni sicurezza sugli impianti di utenza in servizio sulla base dei criteri essenziali di sicurezza. In merito alla sua attuazione il regolamento individua nei distributori (aziende di distribuzione del gas) e nei Comuni (tutti) i soggetti deputati ai controlli sugli impianti dei cliente finale civile, differenziandone però i compiti. Compiti del distributore Il distributore effettua solo accertamenti di tipo documentale (i.e. controlli sui documenti previsti per legge); tale scelta viene così motivata da AEEG: - AEEG ha condiviso un parere di merito dell’Antitrust sull’argomento;
- riflette il parere espresso dalla maggior parte dei soggetti consultati;
- valorizza il ruolo dei soggetti già preposti per legge alla realizzazione degli impianti di utenza e/o a rilasciare le dichiarazioni di legge;
- favorisce la netta separazione dei compiti e delle responsabilità dei diversi soggetti che operano a vario titolo sull’impianto di utenza.
Compiti dei Comuni Per quanto relativo alle verifiche con sopralluogo sull’impianto del cliente finale civile, il regolamento prevede che esse siano effettuate solo dai Comuni conformemente a quanto già previsto dalla Legge n. 46/90. L’accertamento, anche se solo documentale, richiede comunque una adeguata e specifica preparazione del personale incaricato; il regolamento prevede pertanto che il personale, in capo al distributore per l’effettuazione degli accertamenti, debba possedere i seguenti requisiti: - per il personale dipendente del distributore, laurea o diploma, come previsto dall’articolo 3, lettere a) e b), della Legge n. 46/90
- per il personale incaricato esterno, i requisiti previsti dal decreto dell’allora Ministero Industria, commercio e artigianato (ora Ministero delle Attività produttive) 6 aprile 2000.
Ambito di applicazione del regolamento e sua strutturazione Il regolamento prevede: - l’obbligo di accertamento da parte dei distributori di tutti gli impianti di utenza a gas allacciati, inclusi quelli in servizio; pertanto è applicabile a tutti gli impianti di utenza alimentati con tutti i tipi di gas purché serviti da rete di distribuzione.
Dal punto di vista della struttura, il regolamento è stato articolato nei seguenti 5 Titoli: - Titolo I: disposizioni generali, relative ad aspetti più rilevanti e comuni a tutti gli impianti di utenza da accertare
- Titolo II: impianti di utenza nuovi
- Titolo III: impianti modificati o riattivati
- Titolo IV: impianti in servizio
- Titolo V: disposizioni finali.
È importante precisare che il periodo temporale di riferimento del regolamento è l’anno termico; cioè a dire il periodo che va dall’1 ottobre dell’anno considerato al 30 settembre dell’anno successivo (es. 1 ottobre 2004/30 settembre 2005). La tempistica di attuazione del regolamento Fatte salve decorrenze diverse, espressamente indicate nel provvedimento, i Titoli I e V sono entrati in vigore dal 19 marzo 2004. Gli altri Titoli entreranno in vigore con la seguente progressione temporale: - Titolo II: dall’1 ottobre 2004, fatta salva la moratoria di 6 mesi
- Titolo III: dall’1 ottobre 2005
- Titolo IV: dall’1 ottobre 2006; non si applica agli impianti in avviamento.
Per i distributori che al 31 dicembre 2003, servivano un numero di clienti finali minore o uguale a 5.000, i termini di cui sopra sono differiti di un anno. Il ruolo degli enti di normazione e delle associazioni tecniche di settore La delibera assegna un ruolo fondamentale agli organismi preposti alla preparazione di normazione tecnica nazionale e settoriale (UNI, CIG, CEI) e alle associazioni tecniche di settore (ATIG e APCE). Questo ruolo è riconosciuto per consentire la piena attuazione delle direttive sulla qualità e sicurezza dei servizi, ed in particolare del regolamento, attraverso il completamento del quadro normativo necessario, con l’emanazione di norme tecniche e per consentire il superamento di eventuali controversie che potrebbero nascere nella fase di attuazione del regolamento. Esame della delibera Il ruolo degli associazioni di categoria, degli Ordini e dei Collegi Anche il ruolo delle associazioni di categoria (dei distributori, degli installatori), nonché quello degli Ordini e dei Collegi professionali è stato ritenuto fondamentale per la corretta attuazione del regolamento; in particolare il supporto delle associazioni, degli Ordini e dei Collegi professionali, nelle intenzioni di AEEG dovrà favorire: - la preparazione specifica di tutti i soggetti interessati;
- il coordinamento puntuale in fase di accertamento;
- un atteggiamento costruttivo per il superamento delle inevitabili difficoltà iniziali per evitare danni ai clienti finali civili.
Alcune considerazioni sulla delibera Anche il lettore meno “introdotto”, avrà a questo punto realizzato che la Delibera 40/04 dell’AEEG, calandosi in un contesto regolatorio ampio e molto “frastagliato”, avrà sicuramente qualche difficoltà iniziale in fase attuativa. Ne abbiamo identificato alcune fra le più rilevanti: - Presumibili controversie tra i vari soggetti interessati
- Definizione attenta del campo e dei limiti di responsabilità dei soggetti interessati
- Adeguata informazione ai Comuni.
Relativamente a quanto in 1. bisogna già da ora prendere atto della possibilità di eventuali momenti conflittuali tra i vari soggetti interessati, che con ogni probabilità dipenderanno dalla diversità di valutazione sui fatti tecnici specifici. Il rimedio a ciò è che tutti debbano avere dei riferimenti univoci, chiari e precisi. Dal punto di vista normativo il CIG sta pensando a questo ed ha già in elaborazione un documento, che come previsto da AEEG, diventerà la norma di verifica, che una volta pubblicata dall’UNI, dovrà essere di riferimento a tutti i soggetti interessati. A nostro avviso è anche necessaria una preparazione puntuale e precisa di tutti i soggetti richiamati nella Delibera 40/04, che dovrà consistere innanzitutto sull’aggiornamento sui temi normativi specifici per la salvaguardia della sicurezza. È anche opportuno che venga identificato un programma didattico sui temi su cui è richiesta la conoscenza agli operatori ed esso dovrebbe essere messo a punto (e successivamente valicato) dal Ministero delle Attività Produttive, di concerto con AEEG con la collaborazione tecnica del Comitato Italiano Gas e dell’UNI. La definizione del campo e dei limiti di responsabilità dei soggetti interessati è a nostro parere uno dei punti nodali per l’attuazione della Delibera. Infatti, pur essendo di sicuro difficoltoso dirimere eventuali conflittualità basate su questioni tecniche, esiste sicuramente la possibilità di farlo, mentre non si può certo dire lo stesso per quelle contestazioni, che trarranno origine da interpretazioni giuridiche, specificatamente quelle inerenti le responsabilità (e le corresponsabilità) degli operatori in vario modo interessati. Non vorremmo che l’attuazione della Delibera si arenasse proprio su questi aspetti e siamo sicuri che AEEG esperirà i necessari approfondimenti del caso. I Comuni dovranno essere adeguatamente informati sulle responsabilità organizzative e giuridiche che la Delibera 40/04 assegna loro. Non nascondiamo la nostra preoccupazione proprio per gli aspetti organizzativi della vicenda e non vorremmo che il diverso assetto e la diversa capacità di coordinamento dei comuni si traducesse in forme di tutela differenti verso i clienti finali civili. Anche su questo punto siamo sicuri che AEEG prenderà delle efficaci misure e ci permettiamo di suggerire che nel contesto potrebbe venire utile anche la capacità di approccio verso le istituzioni di UNI. Francesco Castorina Segretario Generale CIG - Ente Federato UNI
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