Non sono molti, purtroppo, i settori della vita civile per i quali le tante (e troppe!) norme legislative e regolamentari formano un sistema nel senso più proprio dell’espressione: “connessione di elementi in un tutto organico e funzionalmente unitario”. Nonostante, infatti, gli sforzi del legislatore di questi ultimi anni per ricondurre ad “unità”, con codici, testi unici, leggi di “riordino”, “riassetto”, “semplificazione”, ecc., settori svariatissimi che spaziano dalla disciplina degli “appalti”, alla “tutela dei consumatori”, all’“edilizia” ed a all’“ambiente”, il panorama normativo resta tuttora eccessivamente affollato, dispersivo e confuso. Sono molte le cause di questo grave fenomeno, a partire dalla continua ed incontrollata proliferazione di norme che sono prodotte - in ordine sparso - da fonti sia nazionali e regionali che, ormai, soprattutto, comunitarie. Ma c’è un settore, fortunatamente, nel quale fare ordine è possibile ed è doveroso: la cosiddetta “legislazione tecnica” nel suo complesso, costituisce un’eccezione nel caos prevalente, almeno per quanto riguarda i tre fondamentali pilastri che sostengono l’intero sistema indipendentemente dalle specificità tecnologiche, siano esse meccaniche, termiche, elettriche, edili o di altro tipo ancora. I tre pilastri sono costituiti rispettivamente - e nell’ordine - dalla base legislativa, dalla regola d’arte e dalle norme tecniche. Se, come spesso avviene, questo ordine viene alterato o i singoli elementi di cui si compone non sono identificati nella propria struttura e nella funzione rispetto all’insieme, i pilastri cedono e l’“edificio-sistema” crolla rovinosamente, con grave danno di tutti gli utenti, sia professionali che “consumatori”, dei beni (macchine, apparecchiature, impianti, ecc..) che sono disciplinati dalla “legislazione tecnica”. A causa anche di un difetto di formazione sia scolastica che universitaria, oggi non sono molti - anche tra gli “addetti ai lavori”, ad essere capaci di distinguere tra legge, regola d’arte e norme tecniche. Alle carenze (o assenze) formative si aggiungono anche rigide quanto sterili contrapposizioni di schieramenti “ideologici” tra quanti - a seconda dell’estrazione culturale - sono portati a sopravvalutare la componente tecnica a tutto svantaggio di quella giuridica, e quanti, sull’altro fronte, tendono a privilegiare, invece, l’estremo opposto. In ogni caso si tratta di un grave errore che impedisce di fare “sistema” e di cogliere l’essenza interdisciplinare della “legislazione tecnica”, così da generare interminabili contestazioni che sono contrarie all’interesse generale.
Ma qual è, schematicamente, la via da seguire per dare il giusto valore, rispettivamente, alla legge, alla regola d’arte ed alle norme tecniche – nell’attuale contesto nazionale ed europeo? La risposta è stata fornita dalla Commissione europea con un “Atto” delle istituzioni comunitarie che ha segnato una svolta per gli indirizzi di politica legislativa in tutti gli Stati membri della U.E. (allora “Comunità economica europea” ). Questo “Atto” - che dovrebbe costituire materia di insegnamento sia per i professionisti tecnici a tutti i livelli che per i giuristi - è costituito dalla “Risoluzione CEE” n. 85/C/136 del 7/5/1985 “relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione”. Per la prima volta nella storia del diritto dei paesi civili ed industrializzati sono state, infatti, disegnate - in quella occasione - le linee-guida indispensabili per tutelare, nell’ordine: - il valore primario della “sicurezza e salute” dei cittadini europei, consumatori o lavoratori, nell’uso dei prodotti che sono il frutto della produzione industriale;
- l’interesse alla libera circolazione delle merci nel più grande e più importante mercato industrializzato del mondo, senza più barriere né doganali né tecniche, e sulla base di regole comuni e condivise;
- l’interesse a salvaguardare lo sviluppo scientifico e tecnico, nelle applicazioni industriali.
Fin qui gli obiettivi - e la scala dei valori - solidamente fissati per l’emanazione di direttive comunitarie in tutti i settori (elettrico, meccanico, termico e di qualsiasi altro genere) che richiedono una armonizzazione legislativa di tipo totale, ossia tale da non lasciare ai legislatori degli stati membri (con l’eccezione della “clausola di salvaguardia” per motivi superiori, quali, in primis, la sicurezza delle persone), spazi per una discrezionalità nazionale che potrebbe rimettere in discussione le condizioni necessarie e sufficienti per l’immissione sul mercato e per la messa in servizio dei prodotti. Ma, una volta delineata la triplice finalità politica, quali sono gli strumenti per realizzarla? Sul punto non poteva essere più lungimirante e coerente la strategia adottata - dopo esperienze negative o, anche fallimentari - dal legislatore comunitario: - fissazione, in ogni direttiva comunitaria (e, conseguentemente, in tutti i decreti o leggi di recepimento negli ordinamenti nazionali) di “requisiti essenziali di sicurezza” che costituiscono i punti fermi, ossia le “regole” che contribuiscono a determinare la “regola d’arte” quale insieme di norme giuridiche assolutamente obbligatorie e cogenti che devono essere inderogabilmente rispettate, nella progettazione, fabbricazione e presentazione dei prodotti industriali. Fin qui, dunque, la legge nella sua portata e nella sua efficacia nei confronti di tutti (erga omnes) i soggetti ed in ogni Stato membro dell’Unione europea. Al riguardo, dunque, è necessario ed è sufficiente conformarsi alle “regole” fissate - in termini di risultato - dai requisiti essenziali che sono normalmente elencati - quale “regola d’arte” cogente ed inderogabile - nell’All.1 di tutte le direttive “di prodotto” (meccanico, termico, elettrico, ecc.) emanate, a seguito della risoluzione del 1985, sulla base del cosiddetto “nuovo approccio”;
- emanazione (e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sia comunitaria che nazionale) di norme tecniche - nella veste di “norme europee armonizzate” - per fornire agli operatori le specifiche tecniche non obbligatorie ma delle quali si può presumere la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza. In pratica: una volta fissati, in termini generali di risultato da raggiungere necessariamente, i requisiti essenziali di sicurezza per ogni categoria di prodotto, si forniscono a livello comunitario gli strumenti ufficiali e standardizzati - sempre non obbligatori - per considerare tecnicamente raggiunti gli obiettivi di legge;
- salvaguardia (e incoraggiamento) dell’evoluzione scientifica e tecnica così da consentire la immissione sul mercato e la utilizzazione di prodotti innovativi che, pur discostandosi dagli standard previsti dalle norme tecniche ufficialmente emanate (e pubblicate) dalle istituzione comunitarie, tuttavia rispettino i requisiti essenziali di sicurezza.
Da qui, pertanto, una serie di conseguenze che, a distanza di più di quattro lustri dall’emanazione della “storica” Risoluzione, tuttavia non sono chiare neppure negli ambienti degli “addetti ai lavori” e che si possono così schematizzare: - la legislazione nel settore tecnico ha ripudiato definitivamente i modelli legislativi (tipo DPR 547/55 e la prevenzione degli infortuni sul lavoro) che rendevano obbligatorie (nonché, irrimediabilmente, obsolete nel corso del tempo) le specifiche tecniche incorporate nei precetti giuridici;
- la legislazione nel settore tecnico ha abbracciato definitivamente (ed irreversibilmente) un modello legislativo che salvaguarda assolutamente i valori primari e fondamentali della società civile (sicurezza delle persone e tutela dell’ambiente) con l’imposizione a progettisti, fabbricanti, commercianti e installatori ed utilizzatori di una “regola d’arte” strutturata e articolata in requisiti essenziali che non contengono specifiche tecniche ma solo obiettivi di risultato per la tutela dei valori irrinunciabili;
- la legislazione nel settore tecnico, mentre ha “codificato” la “regola d’arte” cogente ed inderogabile (attraverso i requisiti essenziali che figurano nel primo allegato delle direttive e dei decreti nazionali di attuazione), ha invece reso fluente, dinamica e non obbligatoria la normativa tecnica destinata a “fotografare” - compatibilmente con i tempi ed i modi delle procedure degli enti di normalizzazione - lo “stato dell’arte” che è venuto consolidandosi con l’esperienza maturata sullo “stato della tecnica” nelle applicazioni industriali. In tal modo, si è assegnato alla normativa tecnica, ed in particolare alle norme armonizzate europee, la funzione di fornire specifiche tecniche quanto più possibile in linea con l’evoluzione scientifico-tecnica nei rispettivi settori industriali così da agevolare (con lo strumento tecnico della presunzione legale) la dimostrazione dell’osservanza dei requisiti essenziali di sicurezza. In tal modo, pertanto, si è cercato di realizzare il difficile aggancio - nel perenne inseguimento - tra tecnica e diritto e siè creato unrapporto certamente più fluido di quanto non avvenisse in passato.
Al riguardo, basti pensare al tempo in cui (ad esempio, con il DPR 545/55) le specifiche tecniche degli anni ’50 venivano mummificate e rese obbligatorie (nonché penalmente sanzionabili in caso di inosservanza), nonostante l’ineluttabile e galoppante progresso della scienza e della tecnica nei più importanti settori industriali; - la legislazione nel settore tecnico ha comunque salvaguardato la ricerca, l’innovazione, la concorrenza e la differenziazione competitiva, rendendo le norme tecniche europee non obbligatorie, bensì volontarie, seppure (con le norme europee armonizzate) tali da godere della agevolazione probatoria connessa all’automatico riconoscimento di conformità per quanti dimostrano di avere applicato le norme ufficiali. In tal modo, fatto salvo l’eventuale onere della prova a carico, risulta comunque consentito produrre e commercializzare prodotti “innovativi” e diversi rispetto a quelli che si conformano alle soluzioni – ed alle norme tecniche – standardizzati a livello europeo. Peraltro, sulla base dei principi del trattato della U.E., così come interpretati dalla Corte di Giustizia, se un prodotto, pur difforme dalle specifiche tecniche contenute in norme nazionali e/o nelle norme armonizzate europee, è legalmente immesso in commercio ed utilizzato (ad esempio, grazie a certificazioni ottenute da organismi “riconosciuti”) in uno Stato membro della U.E., deve ammettersene (salvo non facile prova contraria a carico dello Stato che si volesse opporre) la libera circolazione, commercializzazione ed utilizzazione in tutti gli Stati membri della U.E..
E’ singolare, dunque, come a fronte di un così chiaro - e ben motivato - inquadramento istituzionale - in Italia e nella U.E. - dei rapporti tra legge, regola d’arte e norme tecniche, tuttora si continui - in dibattiti, convegni, tavole rotonde o rettangolari, nonché perfino nelle cosiddette “aule di giustizia” - a dare prova di una grava confusione tra “obblighi” e “diritti”, facoltà ed opportunità che si collegano, rispettivamente, a regole giuridiche e norme tecniche, nonché alla diversa rilevanza giuridica, rispettivamente attribuibile, alle norme tecniche, nazionali, europee ed internazionali. La ricorrente e prevalente confusione concettuale e lessicale stupisce ancora di più se si considera che le stesse istituzioni comunitarie dopo avere fornito, con la risoluzione del lontano ’85, le linee-guida sulla specifica materia, hanno anche fornito - con la direttiva 98/34/CE - un vocabolario completissimo per intendere correttamente il significato di tutti i termini rilevanti in materia, da “specificazione tecnica” a “norma” ed a “regola”. Forse, è tempo di operare un rilancio culturale che parta dal corretto uso delle parole - adottando un vocabolario ufficiale che ormai esiste - per arrivare ad un corretto inquadramento delle categorie giuridiche e tecniche che possono consentire di ristabilire un giusto equilibrio tra i diversi e conciliabili interessi alla sicurezza delle persone e dell’ambiente, alle libertà economiche ed alla concorrenza, alla ricerca ed all’“innovazione” nei settori industriali più sensibili all’evoluzione scientifico-tecnica. Antonio Oddo Avvocato a Milano, professore a contratto presso l’Università di Pavia e giornalista pubblicista
Technical standards, state of the art and legislation in the national and european system The regulatory framework is still too confused. There are many causes of this grave phenomenon. To give clarity the European Commission is intervened with the "Resolution CEE" No 85/C/136. For the first time in the history of the law were designed guidelines are essential to protect the safety and health, the free movement of goods and the maintenance of scientific and technical development. We enter the details of the topic. |
|