La norma e la leggeLo scorso 26 ottobre il Ministero delle Attività produttive ha emanato un decreto sul miglioramento della sicurezza degli impianti di ascensore installati negli edifici civili precedentemente alla data di entrata in vigore della direttiva 95/16/CE. Si tratta di una situazione di adeguamento allo stato dell’arte di strutture e di impianti di opere realizzate nel passato, nella quale il legislatore ha ritenuto di dover salvaguardare la sicurezza degli utenti di apparecchi di sollevamento non conformi alle prescrizioni di sicurezza dell’Unione Europea in quanto realizzati precedentemente all’entrata in vigore della direttiva "ascensori". In questo caso, la disposizione legislativa è estremamente concisa in quanto rimanda direttamente alla norma europea vigente, conferendo alla stessa la cogenza di applicazione; infatti, l’art. 2 recita "Gli ascensori installati negli edifici civili prima del 25 giugno 1999 sono adeguati alle regole previste dalla norma tecnica europea UNI EN 81-80:2004 e dalla sua appendice nazionale", nel quadro più generale del decreto del presidente della Rupubblica 6 giugno 2001, n. 380, noto quale "testo unico dell’edilizia". La UNI EN 81-80:2004, pubblicata in Italia nel maggio 2004, recepisce la corrispondente norma europea EN del dicembre 2003 con il titolo "Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori – Ascensori esistenti – Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti". È una norma importante che ha l’ambizioso obiettivo di consentire il miglioramento della sicurezza degli ascensori esistenti da prima del 1999, ovvero quelli che non sono stati realizzati secondo le UNI EN 81-1 e UNI EN 81-2, con lo scopo di raggiungere il livello di sicurezza degli ascensori installati di recente applicando lo stato dell’arte attuale in termini di sicurezza, individuato della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e dalle relative norme armonizzate della serie EN 81. La norma UNI EN 81-80:2004 presenta una caratteristica anomala nel panorama delle norme del CEN essendo strutturata in una parte comune in vigore in tutti i Paesi dell’Unione ed una parte nazionale diversa da Stato a Stato. La norma considera, infatti, un elenco di 74 situazioni pericolose che possono essere rilevate in ascensori esistenti, quale compendio di casistiche registrate a livello europeo. Per citarne alcune: - sistema di azionamento con una cattiva precisione di livellamento o fermata;
- spazi di sicurezza insufficienti nella testata e nella fossa;
- cabina senza porte;
- inadeguata illuminazione nella cabina;
- mancanza di blocco dell’interruttore generale;
- nessun o inadeguato controllo del carico.
Sono tutti i pericoli significativi, le situazioni e gli eventi pericolosi, identificati tramite una valutazione del rischio come significativi per gli ascensori esistenti, e che richiedono un’azione per eliminare o ridurre il rischio. Per ogni situazione, la norma individua quindi i requisiti e/o le misure di protezione, quale possibile soluzione di miglioramento della sicurezza, ammettendo comunque alternative a condizione che conducano ad un livello di sicurezza equivalente. Per esempio, nel caso di cabina senza porte, si deve installare una porta di cabina motorizzata o ad apertura manuale in conformità alle UNI EN 81-1 o UNI EN 81-2. Prima di rimettere in servizio un ascensore che ha subito le modifiche migliorative descritte, lo stesso deve essere sottoposto ai controlli ed alle prove previste dalle UNI EN 81-1 e UNI EN 81-2. Sebbene un immediato aggiornamento di tutti gli ascensori esistenti allo stato dell’arte sia un fattore rilevante dal punto di vista della sicurezza, potrebbe non essere possibile realizzarlo in breve tempo principalmente per motivi di carattere economico. La norma tecnica europea non può stabilire requisiti vincolanti sui provvedimenti da prendere, su quali ascensori, ed entro quale periodo di tempo. Gli obblighi di questo tipo, per gli ascensori esistenti, sono soggetti alla legislazione nazionale. E’, quindi, opportuno elaborare dei regolamenti nazionali che aumentino la sicurezza degli ascensori esistenti, indicando come identificare e valutare le situazioni pericolose esistenti e come classificare i livelli di priorità che si applicano alle misure necessarie per la riduzione dei pericoli e dei rischi. Al fine di agevolare tale attività, la Commissione UNI "Impianti di ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi similari" ha elaborato un documento di applicazione nazionale della EN 81-80, pubblicato contestualmente al recepimento della norma europea: l'appendice nazionale NA. Questa parte della norma è vigente solo a livello nazionale e non è disponibile sulle versioni di recepimento da parte degli altri Stati Membri dell’Unione. Le situazioni di rischio prese in considerazione sono le stesse già elencate nella norma, confrontate però con lo stato dell’arte in Italia, cioè le diverse normative tecniche applicate in Italia a seconda dell’epoca di installazione, con la passata adozione di adeguamenti per la sicurezza obbligatori in Italia e, infine, con l’esperienza di incidenti registratisi nel tempo. Ne risulta un testo di estrema utilità, che riporta tutte le situazioni relative alla legislazione e normazione nazionale, citando, ad esempio, la Legge 9/1/1989 n.13, il DPR 29/5/1963 n.1497, il DM 9/12/1987 n.587, la norma UNI 8725, il parere CNR n.661004/79. Ed è cosi che il cerchio di integrazione tra l’attività di normazione volontaria e l’inquadramento legislativo si chiude: un decreto cita una norma che a sua volta riporta disposizioni legislative.
Ruggero Lensi - Direttore tecnico UNI
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