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Nella città dei bambini si gioca in sicurezza!

In città sempre meno vivibili, i giardinetti e i "giochi-bimbi" sono spesso l'unica soluzione che si presenta a mamme, nonne e babysitter per fare divertire i bambini all'aria aperta.
Ma qual è il grado di sicurezza offerto dalle attrezzature installate nelle aree da gioco (altalene, scivoli, giostre, attrezzature oscillanti, ecc.)? Per fornire regole comuni ed innalzare il livello di protezione dei più piccoli contro i rischi di infortunio durante il gioco, viene in aiuto la norma europea EN 1176 -suddivisa in sette parti- dal titolo generico "Attrezzature per aree da gioco".

La UNI EN 1176 parte 1 "Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova" si applica a tutte le attrezzature destinate alle aree da gioco a uso individuale e collettivo (escluse quelle considerate parchi gioco avventurosi ed escluse quelle attrezzature considerate come giocattoli).
L'attenzione è rivolta alle caratteristiche dei materiali: legno, metalli, materiali sintetici devono essere atossici, non infiammabili e privi di rischi da contatto anche nei casi di utilizzo in condizioni climatiche o atmosferiche estreme; i materiali che costituiscono le attrezzature da gioco devono anche risultare facili da smaltire senza provocare rischi di tossicità per l’ambiente.
Sempre in tema di sicurezza, nella norma vengono poi considerate le protezioni contro le cadute (l'altezza dei corrimano deve essere fissata tra 60 e 85 cm; i corrimano, i parapetti e le balaustre devono sempre iniziare dal punto più basso delle rampe), le finiture delle attrezzature (non vi devono essere componenti sporgenti né appuntiti e taglienti, le saldature devono essere levigate, i bulloni all’interno di qualsiasi parte accessibile devono sempre essere coperti), le protezioni contro l'intrappolamento di parti o di tutto il corpo o degli abiti, la determinazione delle zone (lo spazio minimo deve comprendere quello occupato dall’apparecchiatura, l'eventuale spazio libero e lo spazio di caduta). Vengono stabiliti i requisiti di sicurezza per tutte quelle parti che compongono l'attrezzatura: dalle fondamenta -al di sotto del piano di gioco- a rampe, scalette, scale, corde, ostacoli, ecc..
Le attrezzature da gioco, infine, devono essere progettate in modo da consentire agli adulti di assistere e di intervenire nel momento in cui i bambini si dovessero trovare in difficoltà.

Il fabbricante deve fornire le informazioni generali sul prodotto nella lingua del paese in cui l'attrezzatura deve essere installata ed utilizzata, le informazioni relative all'installazione, alla frequenza di ispezione e alla manutenzione. E per riconoscere l'attrezzatura "sicura" controllare la marcatura (leggibile e permanente) che deve contenere il numero e data della norma europea EN 1176-1, il nome e l’indirizzo del fabbricante, il riferimento dell’attrezzatura e l’anno in cui è stata fabbricata, il segno del livello di base (che mostra il livello del piano di gioco).

Le altre parti della norma UNI EN 1176 descrivono i requisiti aggiuntivi specifici -e relativi metodi di prova- per alcune attrezzature per aree da gioco installate in modo permanente: altalene (parte 2), scivoli (parte 3), funivie (attrezzature con cui i bambini si muovono lungo un cavo con l’uso della forza di gravità - parte 4), giostre (attrezzature con uno o più posti per gli utilizzatori che ruotano intorno a un asse verticale o inclinati fino a 5° - parte 5), attrezzature oscillanti o dondoli a bilico (che possono essere messi in movimento dall’utilizzatore e sostenuti da un elemento che si trova sotto gli stessi - parte 6) ed -infine- la parte 7 che fornisce una guida per l'installazione, l'ispezione, la manutenzione e l'utilizzo delle attrezzature per aree da gioco.

La norma EN 1176 -messa a punto dai fabbricanti di attrezzature, progettisti di parchi gioco, grandi acquirenti, gestori di spazi pubblici/privati e rappresentanti dei consumatori- in caso di contestazioni o incidenti costituisce il riferimento per le autorità giudiziarie per verificare la conformità delle attrezzature e quindi le responsabilità penali e civili derivanti da eventuali infortuni.

L'applicazione di questa norma da parte dei fabbricanti e il suo inserimento come requisito necessario nelle gare di appalto da parte dei grandi acquirenti -in particolare i Comuni e le altre amministrazioni locali- può contribuire a migliorare la vivibilità delle nostre città e incrementare l'offerta di divertimento "sicuro" tanto atteso dai consumatori.


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24/01/2006




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