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Dopo la recente pubblicazione della
Legge 4/2013 sulle "professioni non organizzate", continua a ritmo serrato l'elaborazione di documenti tecnici in grado di identificare i requisiti di conoscenza, abilità e competenza di figure professionali per le quali manca una disciplina cogente specifica e dettagliata, in coerenza con il Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF).
Alle norme già pubblicate sulle figure professionali operanti nel campo della fotografia e comunicazione visiva correlata (UNI 11476), sull'attività del patrocinatore stragiudiziale professionista del risarcimento del danno (UNI 11477), sulla figura del comunicatore (UNI 11483), si somma ora il documento che definisce i requisiti relativi all'attività del chinesiologo. Questa figura professionale opera nell'ambito del movimento umano razionale attivo comunque finalizzato al miglioramento del benessere psicofisico della persona, anche in condizione di disabilità, e/o all'ottenimento di un'adeguata preparazione atletica e sportiva. E la norma di riferimento è la UNI 11475 "Attività professionali non regolamentate - Figure professionali afferenti al campo delle scienze motorie (chinesiologi) - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza".
La chinesiologia viene indicata nella norma come la "disciplina scientifica che studia il movimento umano razionale nelle sue diverse aree: intellettivo-cognitiva, affettivo-emotiva, fisico-motoria e sociale-relazionale". Risulta quindi necessaria la conoscenza delle componenti del movimento (in greco "kinesis") umano: l'apparato muscolo scheletrico, il metabolismo (fornitore di energia necessaria all'attività motoria), gli equilibri energetici, il sistema nervoso e la componente psicologica.
Elaborata dalla commissione tecnica Attività professionali non regolamentate, la norma UNI 11475 rappresenta per il cliente la migliore garanzia dell'effettiva competenza del professionista e per l'operatore qualificato la possibilità di porsi sul mercato con l'indiscutibile riconoscimento delle proprie competenze.