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Articoli pirotecnici: pubblicata la direttiva europea

È stato recentemente pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L 154 del 14 giugno 2007) il testo della nuova direttiva 2007/23/CE in materia di immissione sul mercato di articoli pirotecnici.
La non più recente direttiva 93/15/CEE (recante disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile) escludeva gli articoli pirotecnici dal proprio campo di applicazione, in quanto stabiliva che questi ultimi richiedessero misure adeguate per le esigenze di tutela dei consumatori e la sicurezza del pubblico e rimandando di fatto all’elaborazione di una direttiva specifica. Ora il provvedimento pubblicato in Gazzetta ufficiale colma questo vuoto legislativo, fissando i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono soddisfare per poter essere commercializzati. Gli Stati membri potranno poi adottare – al momento del recepimento nazionale – disposizioni eventualmente più stringenti o articolate.

Oltre a definire, all’articolo 2 "Definizioni", a quale tipologia di prodotti si applica la normativa ("fuochi d’artificio", "articoli pirotecnici teatrali", "articoli pirotecnici per i veicoli"), la direttiva 2007/23/CE espone – all’articolo 3 – una accurata classificazione in categorie, a seconda del loro utilizzo, della loro finalità, del livello di rischio potenziale, compreso il livello di rumorosità.
Per i fuochi d’artificio:

  • categoria 1: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d'artificio destinati ad essere usati all'interno di edifici d'abitazione;
  • categoria 2: fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;
  • categoria 3: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;
  • categoria 4: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, comunemente noti quali «fuochi d'artificio professionali», e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana.

Per gli articoli pirotecnici teatrali la classificazione è invece la seguente:

  • categoria T1: articoli pirotecnici per uso scenico che presentano un rischio potenziale ridotto;
  • categoria T2: articoli pirotecnici per uso scenico che sono destinati esclusivamente all'uso da parte di persone con conoscenze specialistiche.

Per gli altri articoli pirotecnici:

  • categoria P1: articoli pirotecnici diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali che presentano un rischio potenziale ridotto;
  • categoria P2: articoli pirotecnici diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali che sono destinati alla manipolazione o all'uso esclusivamente da parte di persone con conoscenze specialistiche.

La pubblicazione di questa nuova direttiva Nuovo Approccio era attesa da tempo dal mondo della normazione europea, da una parte incaricato della revisione della serie di norme esistenti sui fuochi artificiali (elaborate a livello CEN dal comitato tecnico CEN/TC 212 "Fireworks"), dall’altra impegnato a estendere lo sviluppo delle norme tecniche anche ad altre tipologie di articoli pirotecnici per i quali è ugualmente necessario armonizzarne la vendita e definire comuni misure di sicurezza (in particolare per quanto concerne la categoria 4).
Gli articoli 8, 9 10 e 11 della direttiva 2007/23/CE definiscono la necessità di elaborare un quadro efficace di requisiti tecnici e di controlli, che comprende norme armonizzate, organismi notificati, verifica di conformità dei prodotti e obbligo di marcatura CE.

I requisiti essenziali di sicurezza degli articoli pirotecnici – Allegato I della direttiva – vengono determinati principalmente in base a tre fattori: il "contenuto esplosivo netto", le "distanze di sicurezza" e il "livello sonoro". Il valore da attribuire a tali requisiti varia ovviamente in base alla categoria a cui l’articolo pirotecnico appartiene: se, per esempio, per i fuochi d’artificio di categoria 1 la distanza di sicurezza è pari ad almeno 1 metro, per quelli di categoria 2 la distanza deve essere pari ad almeno 8 metri, per poi salire a 15 metri per i fuochi d’artificio di categoria 3.
Per quanto riguarda i dispositivi di accensione, essi – tra gli altri requisiti - devono avere un innesco affidabile ed essere protetti contro scariche elettrostatiche o campi elettromagnetici.

La direttiva europea indica anche, all’articolo 12, tipologia e modalità di etichettatura del prodotto. Tra le informazioni necessarie, sono previste: nome e indirizzo del fabbricante (o dell’importatore), nome e tipo di articolo, limiti di età per il suo utilizzo, distanza minima di sicurezza e quantità equivalente netta (QEN) di materiale esplosivo attivo. Se l’articolo non presenta spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura, le informazioni richieste sono da apporre sulla confezione.

Il fabbricante di articoli pirotecnici deve infine applicare un sistema approvato di qualità della produzione.

10/07/2007




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