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Bambini

Le norme per i bambini consumatori

C’è una sola definizione normativa di “bambino” e sta nella legge dei giocattoli: è il soggetto fino a 14 anni di età.
Quindi si deve pensare che fino a 14 anni si rimane nell’infanzia, poi si comincia ad entrare nell’adolescenza, della quale non esiste invece una definizione normativa, infine si passa alla giovinezza, che ha confini del tutto indeterminati e soggettivi.
Fino a mezzo secolo fa le norme che tutelavano i bambini consumatori dai rischi per la sicurezza e la salute erano assai scarse e tale compito era affidato più che altro alle mamme. Praticamente c’era soltanto una legge del 1951 che disciplinava gli alimenti per la prima infanzia, per produrre i quali bisognava chiedere un’autorizzazione all’Alto Commissario per l’igiene e la sanità pubblica (non esisteva ancora il ministero della Sanità), corredando la domanda con una fitta documentazione, previa ispezione dello stabilimento da parte del medico provinciale (figura pure scomparsa).

Altre norme a tutela dei bambini consumatori sono arrivate molto più tardi, più che altro per impulso dell’Unione europea e per la verità non sono molte.
C’è quella sui giocattoli, che è un decreto legislativo del 1991 (n. 313) e prevede i criteri di sicurezza e di etichettatura. C’è poi un decreto legislativo del 1992 sull’etichettatura alimentare (n. 109) che sui normali alimenti prevede istruzioni e precauzioni particolari qualora possano nuocere ai bambini (per esempio, se contengono molta caffeina). Ma gli ingredienti transgenici possono essere messi anche negli alimenti per l’infanzia e devono essere dichiarati soltanto se superano lo 0,9 per cento, mentre per i residui di antiparassitari ci sono limiti più severi di quelli degli alimenti per adulti.

Un altro decreto legislativo del 1992 (n. 73) vieta di commercializzare prodotti che possono essere scambiati per cose diverse da quelle che sono (per esempio, un pennarello a forma di lecca-lecca), proprio a tutela dell’infanzia. C’è poi un decreto legislativo del 1995 (n. 115) che ha imposto la sicurezza generale dei prodotti, che non devono essere potenzialmente nocivi per l’infanzia. Anche la legge n. 126/1991 ha previsto l’obbligo su tutti i prodotti di un’etichettatura particolare con le istruzioni e le precauzioni d’uso qualora siano potenzialmente nocivi per determinati soggetti.

Ma c’è una miriade di prodotti, destinati all’infanzia o usati anche dai bambini, che non sono soggetti ad alcuna prescrizione normativa per quanto riguarda la composizione o le caratteristiche costruttive (vi rientrano perfino i dolciumi e la pizza napoletana). A questi prodotti pensa l’UNI, con le sue norme tecniche, che però, come è noto, non sono vincolanti.
Ma perché non potrebbero esserlo?


(Fonte: Unione Nazionale Consumatori, Agenzia n. 5233 del 5 maggio 2005)


05/05/2005




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